Come è noto, il comma 1 dell’art. 110 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”.
La Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana, nella sent. n. 115/2022, depositata lo scorso 8 febbraio, ha evidenziato che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di cui al riportato comma 1 dell’art. 110, deve essere prevista dallo statuto dell’ente, non essendo all’uopo sufficiente una previsione regolamentare.