Esclusione dalla gara per omesso pagamento imposte: per il limite rilevano anche sanzioni e interessi

Come è noto, ai fini dell’esclusione della gara di appalto per gravi violazioni riguardanti l’omesso pagamento di imposte e tasse, l’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), precisa che “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, ossia euro 5.000.

Il TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 3 febbraio 2022, n. 775, ha precisato che, ai fini di detto limite, devono considerarsi anche gli importi di interessi e sanzioni; in tal senso, secondo i giudici, rileva l’art. 3, comma 3, del Decreto del MEF 18 gennaio 2008, n. 40, “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”, secondo cui la segnalazione rivolta alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, quindi anche le stazioni appaltanti, deve contenere l’indicazione dell’ammontare del debito del destinatario per cui si è verificato l’inadempimento, “comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti”.

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