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Stato di attuazione del piano di riequilibrio: il controllo della Corte dei conti si svolge in chiave dinamica

Le valutazioni svolte dalla Corte dei conti nella fase del controllo sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale finanziario, riconducibile alla più ampia funzione di tutela della finanza pubblica, non possono limitarsi ad un mero riscontro contabile tra previsioni del piano e andamento delle variabili gestionali, ma devono aver riguardo ad una visione globale della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’ente locale, in grado di fotografarne le reali condizioni: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 27/2022/PRSP, depositata lo scorso 3 febbraio, riprendendo un noto principio espresso dalla Sezione delle Autonomie nella delib. n. 36/SEZAUT/2016/QMIG.

La natura previsionale del piano pluriennale, proiettato su un orizzonte temporale necessariamente di lungo termine, richiede che il controllo sulla fase attuativa venga svolto in chiave dinamica, anche sulla base delle risultanze contabili e dei fatti gestionali successivi (Sezioni Riunite in speciale composizione, sentenza n. 2/2015/EL), poiché l’evolversi degli eventi influisce continuamente ed incessantemente sugli equilibri di bilancio (Sezioni Riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL).

Come chiarito dalla copiosa giurisprudenza delle Sezioni regionali, infatti, un piano di riequilibrio finanziario precedentemente approvato può dirsi ancora congruo quando sia accertata concretamente, in termini di competenza e di cassa, l’attuale e persistente adeguatezza dei mezzi e delle risorse originariamente destinati al riequilibrio finanziario dell’ente (sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 222/2016/PRSP), nonché quando sia attuata una più incisiva azione di risanamento a garanzia dell’equilibrio strutturale di bilancio (sezione regionale di controllo per la Campania, delib. n. 230/2015/PRSP) ovvero sussista una effettiva sostenibilità di medio-lungo periodo dello strumento di riequilibrio (Sezione regionale di controllo per le Marche, delib. n. 82/2016/PRSP).

In questa prospettiva, deve ritenersi tollerabile lo scostamento dalla programmazione di lieve entità, nonché le alterazioni, anche gravi, che non evidenzino, tuttavia, una tendenza negativa, ma siano meramente congiunturali (Sezioni Riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL; sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, delib. n. 31/2015/PRSP). Solamente l’eventuale aggravamento del quadro complessivo della situazione finanziaria dell’ente, tale da precludere la realizzazione del percorso di risanamento, che costituiva l’obiettivo primario del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, può configurarsi come “grave e reiterato” inadempimento degli obiettivi intermedi, con conseguente apertura della fase di dissesto.

Più in dettaglio, il deteriore scostamento dei risultati di bilancio reali rispetto a quelli pianificati, affinché possa essere ritenuto causativo del dissesto, deve essere rilevante in termini di durata (almeno un esercizio finanziario ovvero due semestri) e di intensità e, comunque, tale da evidenziare una definitiva compromissione della capacità di risanamento dell’Ente (Sezioni Riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL).