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Incongruenze dei dati inseriti in BDAP: il warning della Corte dei conti

Il revisore, nel rinnovato contesto dell’armonizzazione contabile, è chiamato ad assicurare l’attendibilità dei dati e ad attestare la congruenza di quelli inseriti in BDAP con quelli presenti nei documenti contabili dell’Ente; è altresì tenuto a verificare la correttezza e la completezza dell’invio dei dati da parte del servizio economico-finanziario dell’Ente Locale alla BDAP e per questo è tenuto a registrarsi al sistema gestionale in questione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 12/2022/PRSE, depositata lo scorso 4 febbraio, riprendendo un noto orientamento (cfr. sez. reg. di controllo per la Basilicata, delib. n. 46/2018/PRSE; Sezione delle Autonomie, delib. n. 6/2017).

Nel caso specifico, i giudici hanno stigmatizzato la circostanza che in BDAP risultava un accantonamento di € 20.000 quale fondo contenzioso, mentre nella relazione del revisore risultava un accontamento di detto importo ma privo di descrizione.

Al riguardo, è importante evidenziare che, ai sensi dell’art. 240 TUEL (D. Lgs. n. 267/2000), un fondamentale ruolo è svolto dai revisori i quali “rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario” e che il postulato n. 5 (principio di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell’Allegato 1 richiamato all’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 118/2011 stabilisce che “[…] i documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile”.

L’importanza del corretto inserimento dei dati da parte dell’organo di revisione si evince, tra l’altro, dal fatto che “[…] le amministrazioni pubbliche si dotano di una banca dati […], attraverso cui condividere i dati accessibili a tutte le amministrazioni pubbliche, perché possa divenire uno strumento diffuso di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura” (Atto Senato 1937, 2009). Ciò anche per consentire il superamento dei limiti intrinseci dovuti alla introduzione dei “moduli standardizzati dell’armonizzazione dei bilanci (…) indispensabili per i controlli della finanza pubblica”, “i quali devono innanzitutto servire a rendere omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le contabilità dell’universo delle pubbliche amministrazioni, così articolato e variegato in relazione alle missioni perseguite”, ma che “non sono idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell’organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato” (Corte Cost., sent. n. 184 del 2016), in quanto “caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza”.

L’introduzione degli obblighi di corretto inserimento dei dati in BDAP in capo all’organo di revisione appare, pertanto, strettamente funzionale a quanto sopra indicato e in definitiva alla peculiarità del sistema contabile il quale mantiene “la sua ragion d’essere in relazione alla finalità di rappresentare le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati” (Corte Cost., sent. n. 184 del 2016), riferiti specificamente agli istituti propri dell’armonizzazione.