Mancanza dei vincoli sulle sanzioni del Codice della Strada: è irregolarità contabile

Commette un’irregolarità contabile l’ente che non assicura il vincolo integrale di destinazione (100%) previsto dall’art. 142 del d.lgs. 285/1992, commi 12-bis e 12 ter, per i proventi di propria spettanza derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada, riferite alle violazioni dei limiti massimi di velocità accertate attraverso l’impiego di autovelox: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella delib. n. 5/2022/PRSE, depositata lo scorso 2 febbraio.

Ciò determina la non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione e costituisce irregolarità contabile in quanto l’avanzo di amministrazione (quota disponibile) è di fatto alimentato da risorse vincolate al finanziamento di specifici interventi, che sono state distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura, nonché da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione, da considerarsi pertanto indisponibili.

Questo fenomeno, comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto e il ripristino della sana gestione finanziaria.

 

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