Il fondo contenzioso accantonato in occasione della soccombenza in giudizio in primo grado può essere ridotto se il giudice dell’appello sospende l’esecutività della sentenza e se la controparte ridimensiona l’importo preteso: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella delib. n. 5/2022/PRSE, depositata lo scorso 2 febbraio.
Secondo i giudici, la sentenza di condanna ha generato un debito certo, liquido ed esigibile che avrebbe giustificato un accantonamento di importo pari a quello della condanna; la sospensione dell’esecutività, disposta dal giudice dell’appello, ha “degradato” la stessa situazione debitoria, da debito certo, liquido ed esigibile a passività potenziale “probabile”.
La corretta quantificazione del congruo accantonamento, quindi, non può non tener conto del fatto che il rischio effettivo per il bilancio, in caso di soccombenza in secondo grado, sia rappresentato dal valore della domanda ridimensionato dalla controparte.