La manifestata volontà del Comune di far ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non può essere utilmente considerata ai fini del superamento dei rilievi formulati dai giudici contabili ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 9/2022/PRSP, depositata lo scorso 1° febbraio 2022.
Premesso che nelle more dell’adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il Comune continua ad operare sulla base di autorizzazioni di spesa che non sono più adeguate alla reale situazione finanziaria, la quale, nel quadro della continuità della gestione amministrativa dell’Ente, può evolvere in senso negativo peggiorando lo squilibrio. Pertanto, secondo i giudici, la mancanza di misure correttive idonee a superare le criticità evidenziate dalla Corte comporta l’applicazione dell’art. 148-bis, comma 3 del TUEL, in base al quale “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”: tale blocco opera sino all’adozione della delibera di approvazione del piano, prevista dall’art. 243-bis, comma 5, del TUEL.
Tale misura, che “ha una funzione protettiva del bene pubblico bilancio e del suo equilibrio” (Corte dei conti, SS.RR. in spec. comp., pronuncia n. 18/SR/DELC) e rientra nell’ambito dei controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio (Corte Cost., sent. n. 60/2013) si rende, quindi, necessaria al fine di evitare che, in considerazione del più lungo termine previsto per l’adozione del piano rispetto ai 60 giorni dalla comunicazione della delibera della Sezione di controllo di cui all’art. 148-bis del TUEL per l’adozione delle necessarie misure correttive, le criticità finanziarie, già accertate dalla sezione di controllo, siano oggetto di ulteriore deterioramento in conseguenza della spendita, nel quadro della continuità della gestione amministrativa, di risorse delle quali l’Ente non dispone o delle quali ritiene erroneamente di disporre, con il rischio di compromettere o rendere più difficoltoso il raggiungimento del riequilibrio.
È chiaro che il Comune potrà anche decidere di definire il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima del termine previsto dalla legge ovvero disporre, con atti separati, le immediate misure correttive, che saranno poi inserite nel piano, facendo così venir meno il blocco della spesa in caso di positiva valutazione da parte di questa Sezione delle misure adottate sul bilancio in corso.