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Gli incentivi tecnici devono essere determinati al lordo degli oneri accessori

Gli accantonamenti per la copertura e il pagamento degli incentivi di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) da destinare al personale interessato allo svolgimento delle funzioni tecniche devono essere determinati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi comprese le somme che gravano sull’ente a titolo di IRAP: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 3/20227PAR, depositata lo scorso 13 gennaio.

Secondo i giudici, infatti, pur nel silenzio del citato art. 113, poiché tale ultima disposizione è sostanzialmente analoga all’art. 92, comma 5, del vecchio Codice degli appalti (Decreto Legislativo n. 163/2006) che, proprio in materia di incentivi tecnici, prevedeva espressamente che le somme relative dovevano essere comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali.