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Le due fasi del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali

La norma di cui all’art. 148-bis, comma 3, T.U.E.L.  (D. lgs. n. 267/2000) prevede che “(…) nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (…)”.

Quindi, la procedura di controllo disciplinata dall’art. 148-bis, comma 3, T.U.E.L. si articola in due distinte fasi, come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 9/2022/PRSP, depositata lo scorso 1° febbraio 2022.

La prima consiste nell’obbligo, per l’Ente destinatario di una pronuncia di accertamento della competente Sezione regionale di controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese o della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, nonché di trasmettere alla Sezione regionale di controllo gli eventuali provvedimenti adottati.

La seconda fase consiste nella verifica da parte della Sezione regionale di controllo dei presupposti che integrano la fattispecie legale cui consegue l’effetto preclusivo di cui al citato art. 148-bis del T.U.E.L. In particolare, la mancanza di misure correttive idonee a superare le criticità evidenziate dalla Sezione regionale di controllo comporta l’applicazione della disposizione di cui comma 3 del già richiamato art. 148-bis T.U.E.L., in base alla quale “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.