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Appalti: la revisione dei prezzi è legittima solo al ricorrere di circostanze eccezionali e imprevedibili

La revisione dei prezzi è legittima solo al ricorrere di circostanze eccezionali e imprevedibili, la cui esistenza non può essere ricondotta ad aumenti del costo di fattori della produzione prevedibili – anche dal punto di vista della loro consistenza valoriale – nell’ambito del normale andamento dei mercati relativi, dovendo invece a tal fine farsi riferimento ad eventi, appunto eccezionali ed imprevedibili, tali da alterare significativamente le originarie previsioni contrattuali: è quanto ribadito dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sent. 26 gennaio 2022, n. 176, confermando un noto orientamento (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 2306/2014; TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 435/2021).

Tale principio è coerente con la necessità di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca, nel corso del tempo, aumenti incontrollati tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2052/2014; sez. III, sent. n. 1074/2015; sent. n. 4827/2018).

La revisione prezzi deve consistere in un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale, in modo da assolvere all’esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale in corso di svolgimento, soprattutto nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse, senza che si giunga ad una rideterminazione del prezzo originario del servizio o della fornitura (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 935/2010); tale strumento non può avere, quale obiettivo, l’azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all’appaltatore dell’alea contrattuale normale riconducibile a sopravvenienze, quali l’oscillazione generale e diffusa dei prezzi.