La natura derogatoria delle spese economali

Nell’ambito della gestione di risorse di pertinenza pubblica da parte delle predette amministrazioni, le spese economali costituiscono una deroga o eccezione rispetto alla programmazione degli acquisti e sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della struttura amministrativa: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per il Veneto, nella sent.  n. 17/2022, depositata lo scorso 1° febbraio.

Per tali finalità sono, quindi, poste a disposizione dell’economo, nella specie cassiere interno, fondi necessariamente limitati, per provvedere, in conformità alle richieste dei diversi uffici, alla ripartizione dei beni mobili, alla loro sostituzione e ai nuovi acquisti dei predetti beni, controllando ovviamente le relative consegne; l’esistenza della gestione di spese c.d. “economali”, per acquisti di beni di entità limitata che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali, il ricorso all’ordinario procedimento di spesa (artt. 182 e ss. del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000), costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa (sez. giur. Veneto, sentt. nn. 6/2017, 134/2013).

In altri termini, le spese economali rivestono carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell’ambito di una programmazione generale, o anche parziale, di acquisti di beni in ragione di un’esigenza di maggiore economicità della spesa, che potrebbe essere meglio garantita sulla base di ordinarie procedure concorrenziali. Pertanto, negli enti pubblici rimane sempre la caratteristica della non programmabilità e dell’imprevedibilità che deve contraddistinguere le spese effettuate per il loro tramite; ciò impone, a fortiori, di adottare una disciplina ancor più rigorosa delle spese effettuabili tramite la gestione economale, anche prevedendo un limite di utilizzo, in termini contenuti, dei fondi assegnati a tale scopo e regole ancor più stringenti con riferimento al rispetto della natura ed inerenza delle spese sostenibili ed alle modalità di stanziamento e di eventuale reintegrazione del relativo fondo.

 

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