Nel giudizio di responsabilità dell’agente contabile non occorre che il giudice contabile ricerchi la prova dell’esistenza del dolo o della colpa grave del soggetto agente, poiché la parte convenuta a titolo di responsabilità contabile è tenuta a dimostrare che l’ammanco o la deficienza qualitativa è conseguenza di un danno alla stessa non imputabile, dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito, e che sono stati adottati tempestivamente i provvedimenti e le cautele procedimentali necessari per la conservazione del denaro o dei beni ricevuti in consegna: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale Lazio, nella sent. n. 67/2022, depositata lo scorso 27 gennaio, richiamando un consolidato orientamento (cfr., ex multis, II sez. giurisdizionale centrale, sent. n. 69/2004; I Sez. giurisdizionale centrale, sent. n. 318/2002; sez. giurisdizionale Piemonte, sent. n. 10/2015).
In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, nel caso dell’agente contabile opera una vera e propria presunzione di colpevolezza in funzione dell’ammanco, qualificata in termini di inversione legale dell’onere della prova, con l’effetto che il requisito soggettivo del dolo o della colpa grave emerge in “re ipsa”, come risulta chiaramente dalla piana lettura degli artt. 33 e 194 del R.D. n. 827/1924.
I giudici hanno anche ricordato che la responsabilità dell’agente contabile si presenta come obbligazione di restituzione, nella quale il collegamento funzionale con l’art. 1218 del Codice Civile, in diretta connessione con le disposizioni che disciplinano gli obblighi del depositario di bene altrui, determina l’esonero, per l’attore, dall’onere di fornire la prova della colpevolezza in capo al debitore.
Dall’applicazione delle norme sopra indicate, deriva che, nel caso degli agenti contabili, l’eventuale ammanco di somme di denaro produce responsabilità contabile per il solo fatto dell’accertato disavanzo;
siffatta peculiare tipologia di responsabilità, infatti, pur non essendo riconducibile alla responsabilità oggettiva, viene connotata da una specifica distribuzione dell’onere della prova, che impone al Procuratore Regionale di provare soltanto il carico contabile ed i fatti costitutivi dell’obbligazione, ed all’agente contabile, specularmente, di dimostrare i fatti impeditivi del regolare adempimento degli obblighi di restituzione discendenti dalla gestione del bene pubblico, quale il denaro, i valori o altro materiale.