Per il Comune in dissesto deve trovare applicazione il divieto di azioni esecutive per le obbligazioni rientranti nella procedura previsto dall’art. 248, secondo comma, del TUEL (Decreto Legislativo n 267/2000), da ritenersi comprensivo, per una pacifica giurisprudenza, anche del giudizio di ottemperanza: è quanto ribadito dal TAR Toscana, sez. I, nella sent. 27 gennaio 2022, n. 99.
Ed infatti, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, “la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente, in quanto il dato rilevante è costituito dalla esistenza del credito (che fa capo alla sua fonte: art. 1173 c.c.) e non dalla sua liquidazione” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 aprile 2020, n. 2452).