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Mancata ammissione nella massa passiva del Comune dissestato: decide il giudice ordinario

Decide il giudice ordinario e non quello amministrativo sul mancato riconoscimento del diritto all’ammissione nella massa passiva di liquidazione di un Comune dissestato: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 25 gennaio 2022, n. 85.

Ed infatti, come evidenziato in passato dalla giurisprudenza, “alla Commissione straordinaria di liquidazione non compete, in tema di ammissione alla massa passiva, alcun potere discrezionale o comunque autoritativo, avendo i provvedimenti da essa assumibili valore puramente paritetico-ricognitivo”, involgendo pertanto le relative controversie l’accertamento del diritto di credito vantato dal privato nei riguardi di un Comune dissestato (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 17 novembre 2021, 2022; sez. II, sent. 11 luglio 2014, n. 1142); di conseguenza, la difesa di tale diritto di credito deve essere azionata dinanzi al tribunale ordinario e non al TAR.