Come è noto, l’art. 1, commi 992-994, della Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) prevede la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale in essere.
Il legislatore ha previsto, in particolare, che gli enti interessati “possono comunicare” la volontà di esercitare tale facoltà entro trenta giorni dall’entrata in vigore della suddetta legge alla Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (incardinata nel Ministero degli Interni).
Nella prassi alcuni Comuni hanno comunicato l’intenzione di procedere alla rimodulazione tramite una nota a firma del Sindaco, ossia del legale rappresentante dell’ente, facoltizzato in tale veste a porre in essere atti a rilevanza esterna; tale modus operandi è strettamente connesso all’interpretazione letterale della norma, in base alla quale non si prevede una deliberazione consiliare per l’esercizio di detta facoltà di rimodulazione e considerato che il Consiglio si dovrà esprimere comunque in sede di approvazione dell’ipotesi di rimodulazione che sarà predisposta dall’ufficio finanziario.
Tra l’altro, ricordiamo che in una precedente occasione (Legge n. 205/2017, art. 1, comma 889), il Legislatore ha esplicitamente indicato lo strumento della delibera consiliare al fine dell’esercizio della facoltà di rimodulazione; nel caso della Legge di bilancio 2022, invece, il Legislatore non ha fornito alcun riferimento allo strumento della delibera ma si è limitato ad utilizzare l’inciso “possono comunicare”; di conseguenza, non sembra errato il comportamento di quegli enti che si sono limitati a trasmettere una nota del Sindaco per comunicare la facoltà di rimodulare il piano.
Altri Comuni, invece, hanno adottato una delibera consiliare, su proposta del Sindaco o della Giunta, con la quale l’organo collegiale afferma la volontà di esercitare la facoltà in discorso.
Segnaliamo ai nostri lettori che la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Calabria, ritiene corretta la seconda modalità indicata, ossia l’adozione di apposita delibera consiliare, non considerando sufficiente la comunicazione del Sindaco: invitiamo, pertanto, i Comuni calabresi interessati a seguire l’indicazione dei giudici contabili.
Per gli altri enti interessati al di fuori della Regione Calabria, appare prudente procedere comunque all’adozione della delibera consiliare.