La scelta di addivenire ad una transazione è sindacabile dal giudice contabile ove illegittima, illogica, dannosa ovvero diseconomica: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Piemonte, nella sent. n. 7/2022, depositata lo scorso 25 gennaio.
I giudici hanno anche richiamato l’orientamento secondo cui “l’irragionevolezza della scelta e la correlata negligenza nella definizione transattiva di una lite contenziosa può ravvisarsi soltanto qualora la pretesa azionata sia palesemente infondata” (in termini, Corte dei conti, Sez. II d’Appello, sentenza n. 250/2018). Detto in altri termini, va esclusa una responsabilità ove il giudizio prognostico in merito all’esito di un contenzioso presenti elementi di obiettiva incertezza e possa ragionevolmente condurre ad una definizione transattiva.
Nel caso specifico affrontato dai giudici piemontesi, la Giunta Provinciale aveva deliberato di ridurre il fondo per la dirigenza motivato dalla diminuzione dei trasferimenti e dall’impossibilità di garantire, senza detta riduzione, gli equilibri dell’ente; ciononostante, il Presidente della Provincia, dinanzi alle lamentele dei dirigenti, avevano deciso di arrivare ad un accordo transattivo con questi ultimi, riconoscendo una parte della risorse prima negate, senza neanche richiedere un preventivo parere legale sulla legittimità di tale ultima scelta.
Secondo i giudici, alla luce della suddetta delibera di Giunta, che aveva dato atto dell’impossibilità di raggiungere gli equilibri di bilancio in assenza della riduzione delle risorse destinate alla dirigente, sarebbe stato necessario adottare un comportamento doveroso secondo canoni di prudente ed oculata amministrazione, improntato ad evitare l’aumento del fondo per i dirigenti.