In linea con la costante giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 2 luglio 2020, n. 4252; sent. 27 aprile 2020, n. 2655; sent. 5 novembre 2019, n. 7539; sent. 12 giugno 2019, n. 3943), il TAR Veneto, sez. III, nella sent. 19 gennaio 2022, n. 132, ha ribadito che negli affidamenti sotto-soglia l’applicazione generalizzata del principio di rotazione sancito dall’art. 36, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) trova:
- un limite, di carattere generale, nel solo caso di selezione mediante procedura aperta, che cioè non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti;
- un limite riferito al caso concreto, laddove la restrizione del mercato da esso derivante sia incompatibile con la sua peculiare conformazione, contraddistinta dal numero eccessivamente ristretto di operatori economici, come risultante da adeguata motivazione da parte dell’amministrazione.
In altre parole, laddove la procedura venga a strutturarsi in modo sostanzialmente similare alla procedura ordinaria, il principio di rotazione non trova applicazione; diversamente, laddove la stazione appaltante eserciti un potere discrezionale nella scelta, il principio in discorso non può essere ignorato.