La percentuale di accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali va applicata sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”: è quanto affermato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, nella recente delib. n. 4/2022/PAR, depositata lo scorso 21 gennaio, rispondendo ad un quesito posto da un Comune, il quale chiedeva di sapere se “la percentuale di accantonamento vada applicata sul macro-aggregato “acquisti beni e servizi” stanziato al netto o al lordo delle spese finanziate con entrate con specifico vincolo di destinazione”.
In sintesi, la presenza del vincolo esclude la necessità di considerare tali somme dal calcolo del FGDC.
Secondo i giudici, l’esclusione degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico
vincolo di destinazione” va intesa come riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l’anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).