Il coniuge non legalmente separato, che ha la residenza e la dimora abituale in un altro Comune, non può beneficiare dell’agevolazione fiscale relativa all’esenzione IMU sull’abitazione principale se tale immobile non rappresenta dimora abituale anche del suo nucleo familiare che, altresì, vi deve risiedere anagraficamente: è quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, sez. VI civ., con l’ordinanza n. 1199 del 17 gennaio 2022.
In proposito, la medesima Corte ha già avuto modo di affermare, che «In tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale dall’art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente» (Cass., sez. VI – V, ord. n. 4166 del 19/02/2020; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15444 del 21/06/2017, in tema di Ici; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21873 del 09/10/2020, in tema di Ici ed Imu).
Recentemente, poi, tale orientamento è stato confermato da Cass., sez. V, con l’ord. n. 17408/2021, anche con specifico riferimento all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, così come novellato dall’art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, 2014, con il quale, al comma 2, secondo periodo, dell’art. 13, le parole «dimora abitualmente e risiede anagraficamente» sono state sostituite dalle seguenti: «e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».
Interpretando tale ultima disposizione, il precedente di legittimità appena richiamato ha evidenziato come in essa non risulti espressamente disciplinato il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili non solo diversi, ma anche situati in differenti comuni; ed ha concluso che «Invero, nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare. […] La nozione di abitazione principale postula, pertanto, l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del Ric. 2020 n. 04820 sez. MT – ud. 17-11-2021 -4- Corte di Cassazione – copia non ufficiale possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17408 del 2021, cit., in motivazione).
In definitiva, «l’abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato:
- la residenza (accertabile tramite i registri dell’anagrafe);
- la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell’anno)» (Cass. sez. V, ord. n. 17408/2021).