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Appalti: serve la comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento dell’aggiudicazione

Secondo la consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 aprile 2011, n. 2456; TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 6 marzo 2020, n. 355; TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 8 giugno 2016, n. 1142), in presenza di un provvedimento di aggiudicazione definitiva, è necessario che la P.A., qualora intenda revocare o annullare l’aggiudicazione, comunichi al destinatario del provvedimento negativo l’avvio del procedimento: è quanto ribadito dal TAR Puglia, Lecce, sez. III, nella sent. 20 gennaio 2022, n. 115.

Ed infatti, quando la stazione appaltante intende procedere al riesame in autotutela del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con il quale sia stato concluso il procedimento di affidamento di un contratto pubblico o di una concessione, deve adempiere alla prescrizione imposta dall’art. 7 della Legge n. 241/1990, provvedendo alla comunicazione dell’avvio del procedimento verso l’aggiudicatario, il quale subisce gli effetti sfavorevoli derivanti dall’adozione dell’atto di revoca.

Non è invocabile, nella specie, la sanatoria dell’atto invalido né il principio del raggiungimento del risultato, di cui all’art. 21-octies della legge n. 241/1990, atteso che la revoca dell’aggiudicazione non è mai un atto dovuto né vincolato, costituendo piuttosto esercizio discrezionale del potere di autotutela. Pertanto, per la revoca di un’aggiudicazione definitiva è sempre necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, al fine di consentire all’interessato la tutela della propria posizione giuridica (Consiglio Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. 12 dicembre 2013, n. 929).