Acquisto di un immobile ad un prezzo eccessivo: scatta la responsabilità erariale
È gravemente colposo, in quanto non ancorato ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, il comportamento del dirigente pubblico che, nonostante l’Agenzia del Territorio avesse stimato il costo di acquisto di un immobile per finalità istituzionali, provvedeva a disporre l’acquisto per un prezzo maggiore, giustificando il proprio operato sull’esistenza di lavori sull’immobile medesimo, che ne avrebbero aumento il valore, ma in realtà mai realizzati: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. III giurisdizione centrale, nella sent. n. 28/2022, depositata lo scorso 19 gennaio.
Secondo i giudici, il danno, pari al maggior esborso, deve essere addebitato al lordo dell’IVA: la recente decisione delle Sezioni Riunite (n. 24/2020/QM) ha, infatti, statuito che “l’intera spesa sostenuta in modo indebito integra danno per l’ente […] è all’ onere complessivamente sopportato dall’Amministrazione che occorre avere riguardo per individuare l’effetto pregiudizievole generato dalla condotta censurata. L’esborso comprende anche gli importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi: questi ultimi concorrono, al pari delle altri causali, a gravare sul bilancio come componente negativa. […] Peraltro gli importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi, in quanto compresi nell’ esborso, devono ritenersi concorrenti, al pari delle altre causali, a gravare sul bilancio dell’ente danneggiato come componente negativa, ancorché la parte di spesa sostenuta per gli adempimenti fiscali e contributivi sia poi destinata a trasformarsi in un beneficio per altri soggetti pubblici., non potendo quella stessa parte essere suscettibile, di valutazioni compensative ai sensi dell’ art. 1, comma 1 bis, della legge 14 gennaio 1994 n. 20”.