Due società partecipate dal Comune che svolgono i medesimi servizi (nel caso specifico, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) devono essere oggetto di un provvedimento di razionalizzazione: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nella delib. n. 7/2022/VSG, depositata lo scorso 21 gennaio.
Ed infatti, l’art. 20, comma 2, lett. c) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto Legislativo n. 175/2016) prevede l’adozione di un piano di razionalizzazione nell’ipotesi di “partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o enti strumentali”. Secondo la Corte, in tale situazione, è possibile utilizzare gli strumenti della fusione o dell’incorporazione, che consentono sia di rispettare il dettato normativo sia di mantenere un’attività ritenuta importante dal Comune (nel caso specifico, la produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili aveva consentito di fornire energia agli edifici pubblici e alle strade, nonché di utilizzare proventi per la realizzazione di opere di interesse per la collettività, fra cui un centro termale).