Responsabilità erariale: le differenze fra danno da lesione del rapporto di lavoro e danno da disservizio

La recente sent. n. 3/2022 della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Toscana, depositata lo scorso 21 gennaio, ci offre l’occasione per evidenziare le differenze fra due tipologie di danno solitamente contestate ai dipendenti pubblici condannati per il compimento di reati contro la P.A.: il danno da lesione del rapporto di lavoro ed il danno da disservizio.

La prima figura di danno, possibile oggetto di valutazione equitativa, concerne la distrazione delle energie lavorative del dipendente dai suoi compiti istituzionali ad attività di carattere illecito di rilievo penale, con la conseguente disutilità della relativa spesa; infatti, quando il dipendente agisca non a favore ma in pregiudizio dell’ente pubblico, si verifica un’alterazione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni lavorative e la retribuzione, che diventa in tutto o in parte priva di causa (sez. III centr. App., sent. n. 479/2017; sez. giur. Lombardia, sent. n. 301/2019).

Questa figura di danno è diversa dal c.d. “danno da disservizio”, che ha ad oggetto il “costo aggiuntivo sostenuto dall’amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio”, necessario qualora le vicende delittuose si rivelino idonee a “disarticolare” i processi organizzativi e di funzionamento della compagine amministrativa di riferimento, distogliendo risorse per il perseguimento dei fini istituzionali e rendendo necessaria la loro concentrazione per sanzionare i dipendenti e ripristinare la regolarità del funzionamento dell’ufficio” (sez. II centr. App., sent. n. 43/2020; in termini analoghi, ex multis, sez. II centr. App., sent n. 301/2018); ad esempio, come avvenuto nel caso concreto della citata sent. n. 3/2022, il danno può essere quantificato sulla base delle ore lavorative necessarie per interloquire con gli inquirenti e per porre riparo alle conseguenze delle numerose condotte illecite, moltiplicate per il costo orario di un dipendente.

 

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