La circostanza che l’aggiudicataria sia stata temporaneamente sospesa dall’albo dei gestori ambientali è idonea a determinare la mancanza di un requisito che, per sua natura, deve essere ininterrottamente posseduto dal partecipante alla gara di appalto, con la conseguenza che deve considerarsi legittima la decisione della stazione appaltante di disporre l’annullamento dell’aggiudicazione: è quanto affermato dal TAR Puglia, Lecce, sez. I, nella sent. 18 gennaio 2022, n. 72.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza, “nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità” (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sent. n. 8 del 20 luglio 2015).
Con particolare riferimento all’iscrizione all’albo dei gestori ambientali, è stato altresì precisato che:
- “il requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale degli operatori a norma dell’83, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 50 del 2016, e costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che “il relativo possesso determina quindi l’abilitazione soggettiva all’esercizio della professione e costituisce pertanto, un requisito che si pone a monte dell’attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell’ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032), risultando poi la presenza soggettiva di siffatto requisito per poter concorrere a gare aventi ad oggetto dette attività “conforme all’immanente principio di ragionevolezza e di proporzionalità – in specie, quanto a necessarietà e adeguatezza (Cons. Stato, V, 19 aprile 2017, n. 1825)” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 giugno 2019, n. 3727);
- “L’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e costituisce titolo per l’esercizio di tali attività (D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 210, commi 5 e 6). La sospensione dell’iscrizione comporta il venir meno, per tutto il periodo della durata, dell’efficacia del titolo necessario per poter esercitare le attività per le quali l’impresa è stata iscritta. Sicché lo svolgimento “medio tempore” dell’attività (in questo caso) di trasporto di rifiuti deve ritenersi effettuato in mancanza di autorizzazione, dovendosi aver riguardo, a tal fine, non alla mancanza fisica dell’iscrizione, bensì agli effetti autorizzatori connessi all’iscrizione, sospesi (e dunque mancanti) per tutta la durata del relativo provvedimento” (Cass., sez. III pen., sent. n. 14273 del 9 aprile 2015).