Mancanza temporanea di un requisito: legittimo l’annullamento all’aggiudicatario

La circostanza che l’aggiudicataria sia stata temporaneamente sospesa dall’albo dei gestori ambientali è idonea a determinare la mancanza di un requisito che, per sua natura, deve essere ininterrottamente posseduto dal partecipante alla gara di appalto, con la conseguenza che deve considerarsi legittima la decisione della stazione appaltante di disporre l’annullamento dell’aggiudicazione: è quanto affermato dal TAR Puglia, Lecce, sez. I, nella sent. 18 gennaio 2022, n. 72.

Ed infatti, secondo la giurisprudenza, “nelle gare di appalto per laggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino allaggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dellesecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità” (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sent. n. 8 del 20 luglio 2015).

Con particolare riferimento all’iscrizione all’albo dei gestori ambientali, è stato altresì precisato che:

  • il requisito delliscrizione allAlbo dei Gestori Ambientali è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale degli operatori a norma dell83, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 50 del 2016, e costituisce titolo autorizzatorio per lesercizio dellattività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che “il relativo possesso determina quindi labilitazione soggettiva allesercizio della professione e costituisce pertanto, un requisito che si pone a monte dellattività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nellambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032), risultando poi la presenza soggettiva di siffatto requisito per poter concorrere a gare aventi ad oggetto dette attività “conforme allimmanente principio di ragionevolezza e di proporzionalità – in specie, quanto a necessarietà e adeguatezza (Cons. Stato, V, 19 aprile 2017, n. 1825)” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 giugno 2019, n. 3727);
  • Liscrizione allAlbo nazionale dei gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e costituisce titolo per lesercizio di tali attività (D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 210, commi 5 e 6). La sospensione delliscrizione comporta il venir meno, per tutto il periodo della durata, dellefficacia del titolo necessario per poter esercitare le attività per le quali limpresa è stata iscritta. Sicché lo svolgimento “medio tempore” dellattività (in questo caso) di trasporto di rifiuti deve ritenersi effettuato in mancanza di autorizzazione, dovendosi aver riguardo, a tal fine, non alla mancanza fisica delliscrizione, bensì agli effetti autorizzatori connessi alliscrizione, sospesi (e dunque mancanti) per tutta la durata del relativo provvedimento” (Cass., sez. III pen., sent. n. 14273 del 9 aprile 2015).
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