L’anticipazione di tesoreria è utilizzabile solo per fronteggiare momentanee esigenze di liquidità

L’anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l’Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 222 TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), per far fronte a momentanee esigenze di liquidità: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nella delib. n. 6/2022/PRSE, depositata lo scorso 21 gennaio.

La gestione della stessa si caratterizza per l’emissione da parte del Tesoriere di provvisori in entrata e spesa – correlati rispettivamente ad utilizzi e restituzioni/diminuzioni – cui segue la regolarizzazione da parte dell’Ente, talché, a fine anno, l’anticipazione utilizzata e non restituita, risultante dalla differenza tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta un debito da impegnare, sub specie di residuo passivo, segnatamente al titolo V della spesa (ex titolo III) (sul punto cfr. delibera n. 101/2016 della Sez. Reg. Marche).

Inoltre, giova richiamare il principio contabile n. 3.26 (Allegato A/2 al d.lgs. n. 118/2011), a mente del quale “Le anticipazioni di cassa, erogate dal tesoriere dell’ente, sono contabilizzate nel titolo, istituito appositamente, per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse”.

Infine si ricorda che il principio contabile 10.3 del medesimo allegato 4/2 precisa che: “Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l’istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese – dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa – risponde all’esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti”.

 

 

 

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