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Appalti: RTI immodificabile solo dopo la presentazione dell’offerta

Il principio dell’immodificabilità soggettiva di chi partecipa alla gara di appalto viene in rilievo al momento della presentazione dell’offerta e non anche nelle fasi precedenti: è quanto ribadito dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 7 gennaio 2022, n. 59, confermando un noto orientamento (cfr., ad esempio, TAR Friuli Venezia Giulia, sent. 24 febbraio 2015, n. 100).

Nel caso specifico un raggruppamento temporaneo di imprese aveva presentato una manifestazione di interesse a partecipare alla gara ma, al momento della presentazione dell’offerta, una delle mandanti non era più presente nella composizione; secondo i giudici, le due fasi della procedura (manifestazione di interesse e presentazione dell’offerta), sebbene congiunte da un nesso di stretta consequenzialità e di strumentalità, sono pur tuttavia autonome in quanto, a ben osservare, solo la seconda è in grado di instaurare una relazione giuridicamente rilevante tra l’operatore economico e la stazione appaltante, facendo acquisire al primo la qualità di partecipante alla procedura ossia di soggetto che, mediante la presentazione dell’offerta, assume un effettivo e concreto impegno nei confronti della stazione appaltante, anche sotto l’aspetto della propria composizione soggettiva (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, sent. 23 luglio 2018, n. 259).

Pertanto, nella perdurante assenza di una norma positiva che precluda la modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei prima della presentazione dell’offerta, la circostanza che uno dei mandanti sia venuto meno non assume rilevanza pratica.