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Mancato conseguimento obiettivi intermedi: il piano di riequilibrio è insostenibile

Il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi per due anni consecutivi costituisce indice di insostenibilità finanziaria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (artt. 243 bis e ss. del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, nella delib. n. 1/2022/PRSP, ricordando che il concetto di sostenibilità del piano si esplica nella “capacità finanziaria di garantire il regolare adempimento delle obbligazioni via via esigibili”.

Ed infatti, come già affermato in precedenza, la procedura del piano, nel consentire una deroga al tempo ordinario di recupero del deficit indicato dal TUEL, “limita la discrezionalità allocativa degli enti, poiché il PRFP determina un auto-vincolo sui successivi cicli di bilancio. Gli enti in PRFP, infatti, devono annualmente applicare i disavanzi e gli accantonamenti necessari per il rientro dallo squilibrio […]” (Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, sent. n. 10/2021/EL).

Nel caso specifico, il piano prevedeva un ripiano di circa 151.000 euro nel 2019 e di circa 190.000 euro nel 2020: il Comune, invece, era riuscito a ripianare solo 2.500 euro nel primo anno e circa 97.000 nell’anno successivo. Secondo i giudici, dinanzi a tali dati, “si deve, dunque, registrare il “grave” e “reiterato” inadempimento degli obiettivi intermedi che conduce, anche sul versante dell’attuazione del percorso di risanamento, ad un giudizio negativo sulla congruità e sostenibilità del piano di riequilibrio; del resto, la necessità che la congruità – tanto in fase di verifica inziale che in fase di valutazione dell’adempimento del piano – sia “persistente” è dovuta alla natura della clausola generale dell’equilibrio che è tendenziale, specularmente alla natura del suo oggetto (il bilancio), che è un ciclo (SSRR. speciale composizione, sentenza n. 23/2019/EL)”.