Inammissibile l’ottemperanza dopo la dichiarazione di dissesto
Come è noto, ai sensi dell’art. 248, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.
Conseguentemente, come evidenziato dal TAR Campania, Napoli, sez. II, nella sent. 10 gennaio 2022, n. 167, un giudizio di ottemperanza notificato dopo la dichiarazione del dissesto e relativo ad un credito rientrante nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, deve essere dichiarato inammissibile.