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Le tariffe e le aliquote TARI approvate in ritardo sono efficaci dall’anno successivo

La delibera di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI adottata in ritardo rispetto al termine di approvazione del bilancio è inefficace per l’anno in corso ed opera a partire dell’anno successivo: è il principio ribadito dal TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 29 dicembre 2021, n. 1143.

Ed infatti, l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi, nonché dei relativi regolamenti, ha natura perentoria: il mancato rispetto del termine determina “un’inefficacia soltanto parziale delle norme adottate, e temporalmente limitata all’anno di riferimento, dovendosi ritenere che il rispetto del termine di approvazione di cui all’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 sopra citata è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento)” (in tal senso, cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentt. nn. 2270/2021, 2239/2021 e 2173/2021; Consiglio di Stato, sez. V, sentt. nn. 4104/2017 e 7273/2018).