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La valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne: le novità della Legge di bilancio 2022

Novità importanti per la valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne contenute nella Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Il comma 353 prevede, in via sperimentale, che gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell’attività nei predetti Comuni, di un contributo per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti in questione per l’esercizio dell’attività economica. La finalità è quella di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori.

Il comma 354 prevede che, per tali finalità, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani indicati in precedenza. Il comodato ha una durata massima di 10 anni, nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.

Il comma 355 prevede che le agevolazioni previste dai commi da 353 a 356 in esame si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il comma 356 stabilisce che il contributo di cui al comma 353 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023; si demanda, altresì, a un decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’Interno, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l’erogazione del contributo, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.