La reiterata formazione di debiti fuori bilancio è indice di scorretta gestione finanziaria degli EE.LL.

La formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell’ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal TUEL (D. Lgs. n. 267/2000); quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile alla incapacità di effettuare una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, con la delib. n. 267/2021/PRSP, depositata il 24 dicembre 2021.

Occorre ricordare che il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta al di fuori delle norme di contabilità pubblica che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. L’esistenza di tali passività comporta, inevitabilmente, che le esigenze di spesa dell’ente risultino superiori rispetto ai finanziamenti stanziati, con la conseguente necessità, al fine di ripristinare l’equilibrio di bilancio, di reperire ulteriori mezzi di copertura.

L’art. 194 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) individua, in modo tassativo, le tipologie di debiti fuori bilancio e le relative procedure di riconoscimento; ciò, tuttavia, non esonera l’ente dal definire una programmazione delle entrate e delle spese nel rispetto dei principi e delle regole contabili che disciplinano la formazione del bilancio. In applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio del bilancio, l’Ente, senza attendere l’adempimento annuale previsto dall’art. 193 del TUEL, ha l’obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare danno erariale.

L’Amministrazione, quindi, deve provvedere immediatamente al finanziamento del debito riconosciuto e al relativo pagamento. L’esatta individuazione e quantificazione dei debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio finanziario costituisce, pertanto, un preciso dovere dell’Organo consiliare, il quale è stato investito dal legislatore dell’obbligo di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e, in quella sede, di verificare se la sussistenza di debiti fuori bilancio possa, in qualche modo, incidere negativamente sulla situazione finanziaria o alterare i risultati di competenza. Ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l’accertamento delle cause che hanno originato l’obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità; al riguardo, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell’invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Si ricorda, altresì, che a seguito della nuova riforma contabile attuata dal Decreto Legislativo n. 118/2011, per escludere l’emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei pagamenti, ai sensi del riformato art. 183, comma 8, del TUEL, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l’obbligo di accertarsi che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; l’eventuale violazione del predetto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!