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Responsabilità erariale e potere riduttivo: può rilevare la situazione di soggezione del dipendente

Di fronte all’indebito rimborso delle spese legali a favore del Sindaco effettuato dalla funzionaria dell’ufficio ragioneria, la posizione di soggezione, imbarazzo, disagio e dipendenza di quest’ultima è rilevante ai fini dell’applicazione del c.d. potere riduttivo: è quanto affermato dalla Corte dei conti, Sez. Terza Appello, nella sent. n. 603/2011, depositata il 27 dicembre 2021.

Come è noto, al fine di parametrare il più possibile la condanna al caso concreto, l’ordinamento riconosce ai giudici contabili la possibilità di addivenire ad una proporzionale riduzione del danno in relazione alle effettive caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie, esercitando il c.d. “potere riduttivo”; ad esempio, tra le ragioni poste alla base della applicazione del potere in discorso, la giurisprudenza ha ritenuto di poter considerare la non lineare organizzazione della struttura di appartenenza (Corte dei conti, Seconda Appello, sent. 302/2003) o la particolare situazione psicologica ed emotiva in cui il pubblico dipendente si è trovato ad operare (Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, sent. 6/2017).

Il potere riduttivo, originariamente disciplinato dall’art. 52 T.U. del 1934, è rimasto inalterato dopo l’entrata in vigore del codice di giustizia contabile che non ha abrogato l’articolo.

Tale potere di esercitare la riduzione dell’addebito è, per il giudice contabile, meramente eventuale ed ampiamente discrezionale (Corte dei conti, Seconda Appello, sent. n. 372/2021), incombendo sul giudice solo un generico dovere di motivazione unicamente qualora ne faccia uso (Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 671/1990; Terza Appello, sent. n. 5/2020).

Il potere discrezionale di riduzione del danno da parte del giudice contabile ha, ovviamente, come limiti la coerenza e la proporzionalità, non potendo trascendere nell’abuso e/o nell’arbitrio.