Certificazione SOA: è ammissibile l’avvalimento
L’avvalimento è ammissibile anche per la certificazione SOA, purché la messa a disposizione del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti: è quanto recentemente ha ribadito il Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 21 dicembre 2021, n. 8486, riprendendo un proprio orientamento (sez. V, sent. 12 marzo 2018, n. 1543).
Ed infatti, nel caso di specie i Giudici hanno valutato positivamente le specifiche contenute nel contratto di avvalimento, secondo cui venivano messe a disposizione quanto segue:
- un ingegnere, un architetto, un geometra;
- le attrezzature necessarie all’esecuzione dell’opera, attraverso contratto di noleggio, quali: martelli demolitori elettrici, puntelli varie misure, badili, secchi, attrezzatura minuta, ecc;
- i mezzi necessari all’esecuzione dell’opera, attraverso contratto di noleggio, quali: camion con scarrabili, escavatori, mini-escavatori, furgoni attrezzati, bob-cat, ecc.
Pertanto, secondo i giudici, l’avvalimento in discorso ha rispettato appieno quanto richiesto dall’art. 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), a mente del quale l’operatore economico, che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti, deve allegare “(…) il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”.