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Anche per i concorsi di idee la commissione si nomina dopo la scadenza del termine delle offerte

Il principio secondo cui la nomina della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine delle offerte vale anche per i concorsi di progettazione di idee: è quanto evidenziato dall’ANAC, nella delib. n. 794 del 6 dicembre 2021, depositata lo scorso 13 dicembre.

Ed infatti, il suddetto principio, positivizzato dall’art. 77, comma 7, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) al fine di garantire l’anonimato dei commissari nella fase partecipativa, deve considerarsi di ordine generale, rispondente ad esigenze di buona amministrazione ed imparzialità dell’attività della P.A.: conseguentemente, non vi sono ragioni per escluderne l’applicazione nel caso del concorso di idee.

Vi è, inoltre, un dato normativo rilevante: l’art. 154 del Codice, in materia di concorso di idee, espressamente rinvia alle disposizioni dei Titoli I, II, III e IV della Parte II del Codice stesso, includendo conseguentemente l’art. 77 (che rientra nel Titolo III della Parte II).