Il principio secondo cui la nomina della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine delle offerte vale anche per i concorsi di progettazione di idee: è quanto evidenziato dall’ANAC, nella delib. n. 794 del 6 dicembre 2021, depositata lo scorso 13 dicembre.
Ed infatti, il suddetto principio, positivizzato dall’art. 77, comma 7, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) al fine di garantire l’anonimato dei commissari nella fase partecipativa, deve considerarsi di ordine generale, rispondente ad esigenze di buona amministrazione ed imparzialità dell’attività della P.A.: conseguentemente, non vi sono ragioni per escluderne l’applicazione nel caso del concorso di idee.
Vi è, inoltre, un dato normativo rilevante: l’art. 154 del Codice, in materia di concorso di idee, espressamente rinvia alle disposizioni dei Titoli I, II, III e IV della Parte II del Codice stesso, includendo conseguentemente l’art. 77 (che rientra nel Titolo III della Parte II).