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Aliquota IVA al 4% per i sevizi in abbonamento a banche dati elettroniche

Ai servizi di banche dati online in abbonamento il cui accesso avviene per via telematica e il cui acquisto prevede la corresponsione da parte del cliente di un corrispettivo unico forfettario, si applica l’aliquota IVA del 4%: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 850/2021 del 22 dicembre scorso.

A tal proposito, il numero 18) della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972 (Decreto IVA) prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alla commercializzazione di “giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica“.

L’art. 1, comma 667, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), così come modificato dall’art. 1, comma 637, della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), stabilisce che “Ai fini dell’applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica“.

Per effetto della predetta disposizione, l’aliquota IVA del 4% di cui al numero 18), della tabella A, allegata al DPR. n. 633/1972, già prevista per la fornitura, in formato cartaceo, di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri (compresi gli e-book) e periodici, è applicabile anche alla fornitura degli stessi prodotti editoriali in formato digitale.

Con la circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, al capitolo III, paragrafo 4, l’Agenzia ha precisato che la disposizione di cui al richiamato comma 667 “fa riferimento a prodotti editoriali contraddistinti da un proprio codice ISBN (per i libri e prodotti affini) o ISSN (per le pubblicazioni in serie come periodici, quotidiani o riviste, gli annuari ecc.). Si tratta di codici adottati a livello internazionale che consentono un’identificazione univoca del prodotto editoriale. Il codice ISBN è gestito da Agenzie che operano per area nazionale, linguistica o geografica, mentre il coordinamento internazionale del sistema ISBN è affidato alla Agenzia internazionale ISBN che promuove, coordina e sovrintende l’utilizzo del sistema ISBN su scala mondiale. Il codice ISSN è gestito da apposito ente in ambito nazionale secondo le direttive della rete internazionale ISSN“.

Lo stesso documento di prassi ha chiarito, altresì, che l’aliquota IVA del 4% è applicabile anche “alle operazioni di messa a disposizione «on line» (per un periodo di tempo determinato)” dei prodotti editoriali che abbiano “le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici” (per la cui individuazione si fa rinvio alle circolari n. 23/E del 24 luglio 2014 e n. 328 del 1997). Il richiamato documento di prassi specifica, ulteriormente, che, ai fini dell’applicazione della disposizione agevolativa in argomento, “il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, per la cui individuazione si rinvia ai precedenti documenti di prassi della scrivente (cfr. circolare n. 23/E del 2014 e circolare n. 328 del 1997)“.

Si evidenzia, inoltre, che con la risoluzione n. 120/E del 28 settembre 2017 è stato precisato che l’aliquota IVA del 4% è applicabile al contratto di abbonamento a una banca dati “on line” quando “la ragione economica della conclusione del contratto di abbonamento sia quella di consentire all’abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN“.