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Rimedio all’errore in sede di fatturazione: i limiti nell’utilizzo delle note di variazione

L’emissione di note di variazione ex art. 26 del Decreto IVA (DPR n. 633/1972) è lo strumento principale e generale al fine di porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione.

La norma testé richiamata dispone, al comma 2, che “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”; il comma 3 precisa che “La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7 [secondo cui «Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura»”.

Ne deriva, tra l’altro, come ricordato recentemente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 832/2021, pubblicata lo scorso 17 dicembre, che la variazione in diminuzione:

  1. può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata;
  2. è limitata a specifiche situazioni;
  3. non è sine die, ma sconta precisi limiti temporali che, nel caso di errori e/o accordo delle parti, sono fissati in un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.