La circostanza che l’area di proprietà del richiedente l’accesso ad atti relativi al suddetto bene sia oggetto di pignoramento è di ostacolo alla richiesta di accesso per esigenze difensive, presentata dal proprietario, di documenti detenuti dalla P.A. e relativi al suddetto immobile: è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. II, nella sent. 14 dicembre 2021, n. 1515.
Come evidenziato dai giudici, infatti, il pignoramento non incide sulla titolarità del diritto ma produce l’effetto di rendere inopponibili al creditore pignorante i successivi atti dispositivi del bene che ne forma oggetto; pertanto, esso non è idoneo ad incidere sull’esistenza della situazione giuridica soggettiva alla cui cura e tutela l’accesso può essere funzionale.
Nell’occasione è stato evidenziato, altresì, che non è di ostacolo all’accesso documentale difensivo neanche l’eventuale nomina di amministratori per la gestione della cosa comune, visto che detta circostanza non priva i singoli condomini – in quanto titolari di un’autonoma situazione giuridica soggettiva – dell’interesse a prendere conoscenza di documenti relativi al bene oggetto del loro diritto per l’esercizio di ogni attività di cura e tutela del medesimo.