L’eventuale genericità delle referenze bancarie può essere superata tramite l’istituto del soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo n. 50/2016), trattandosi di irregolarità non afferente all’offerta tecnica o a quella economica: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 17 dicembre 2021, n. 8054.
Secondo la giurisprudenza, le idonee referenze bancarie generalmente richieste negli appalti pubblici vanno intese nel senso che gli istituti creditizi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso; tali referenze possono essere richieste dalle stazioni appaltanti agli operatori in considerazione della circostanza che hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici: e ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2910/2020; sez. III, sent. n. 2507/2021).
Conseguentemente, come evidenziato dai giudici napoletani, può ritenersi sufficiente l’attestazione, sottoscritta da due diversi istituti bancari, che il concorrente conduce regolarmente i rapporti intrattenuti con loro: secondo i giudici, la genericità delle dichiarazioni non ne inficia la pregnanza e l’assenza di irregolarità e rilievi nei rapporti intrattenuti sono elementi che rilevano nel senso di dimostrare, nei limiti di quanto osservato dai due istituti, la correttezza e la solidità del concorrente.