L’anticipazione di tesoreria in generale costituisce una forma di finanziamento a breve termine, prevista dall’art. 222 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), alla quale gli enti dovrebbero ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. Di norma, infatti, l’utilizzo di tale strumento finanziario ha carattere eccezionale e avviene nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento.
Se, viceversa, il ricorso ad anticipazioni del tesoriere è continuativo e protratto per un notevole lasso temporale, nonché per importi consistenti e progressivamente crescenti, allora rappresenta un elemento di particolare criticità della gestione finanziaria dell’Ente, e ciò non solo per l’aggravio economico e finanziario diretto che determina in termini di oneri per interessi passivi: è quanto rammentato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Liguria, con la delib. n. 83/2021/PRSP, depositata lo scorso 13 dicembre.
L’utilizzo continuato, infatti, induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti, comprovando piuttosto un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l’Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione del disposto dell’art. 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese di investimento):
Occorre, ancora, rammentare che la rilevanza delle possibili tensioni nella gestione di cassa è anche attestata dall’art. 148, commi 2 e 3, del TUEL, in virtù del quale il ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria costituisce uno dei possibili indicatori di squilibrio finanziario di un Ente al verificarsi dei quali le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare la procedura di verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali.