Mancato rispetto della parità di genere nella composizione della Giunta: serve idonea istruttoria
È illegittimo il provvedimento con cui il Sindaco nomina la Giunta Comunale composta da una sola donna e nel quale si limita genericamente a dare atto dell’impossibilità a garantire la presenza di entrambi i generi: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. I, con la sent. 9 dicembre 2021, n. 2780.
Come è noto, l’art. 1, comma 137, della Legge n. 56/2014 dispone che, nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico; trattasi, secondo la giurisprudenza, di un ineludibile parametro di legittimità (TAR Veneto, sez. I, sent. 14 marzo 2016, n. 286).
Come evidenziato dai giudici, detta norma può essere derogata nel caso in cui sussista un’effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge: ciò deve essere, tuttavia, adeguatamente comprovato, mediante un’accurata e approfondita istruttoria e con adeguata e puntuale motivazione del provvedimento di nomina degli assessori, volta a dimostrare che non sia possibile rispettare la prescritta percentuale di rappresentanza (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 febbraio 2016, n. 406; TAR Sardegna, sez. II, sent. 24 novembre 2015, n. 1145).