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Le differenze tra i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale

Il TRGA di Bolzano, con la sent. del 7 dicembre 2021, n 33, ha evidenziato la profonda differenza esistente tra i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) e i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del medesimo Codice.

La c.d. capacità economico-finanziaria mira a misurare la solidità patrimoniale dell’impresa partecipante: in tal senso, quindi, il fatturato specifico e quello globale possono qualificarsi come elementi comprovanti detta tipologia di capacità. Il requisito economico è, perciò, comprovabile, ai sensi di quanto disposto dall’allegato XVII, parte I, del d.lgs. n. 50/2016, attraverso la valutazione di una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

  1. b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico;
  2. c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili”.

La cd. capacità tecnico-professionale, invece, è funzionale a valutare l’idoneità dell’offerente ad effettuare a regola d’arte la specifica attività oggetto dell’appalto, per garantire che l’operatore economico aggiudicatario possieda effettivamente le risorse umane, tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità: di conseguenza, rilevano a tal fine le esperienze pregresse del partecipante.

A tal fine, sempre l’allegato XVII, parte II “capacità tecnica”, lettera a), punto ii), richiamato dall’art. 86, comma 5, del Codice, consente alle stazioni appaltanti di pretendere come comprova “un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati”.