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L’imposta di soggiorno può trovare applicazione anche nei Comuni in dissesto

La situazione di dissesto del Comune non è di ostacolo all’applicazione dell’imposta di soggiorno: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, nella delib. n. 154/2021/PAR, depositata lo scorso 17 novembre.

Tuttavia, secondo i giudici, trattandosi di una imposta di scopo istituita con vincolo legislativo, anche nel caso del Comune in dissesto i relativi proventi devono essere necessariamente destinati alle spese previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011, declinate in apposito regolamento dell’ente, riguardanti il finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.