Illegittima l’applicazione dell’avanzo disponibile prima dell’approvazione del rendiconto
L’applicazione di una quota libera dell’avanzo disponibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 186, comma 1, e 187, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), può essere utilizzata solo a seguito dell’approvazione del relativo rendiconto: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nella delib. n. 151/2021/PRSE, depositata lo scorso 13 dicembre.
Nel caso specifico, i giudici contabili hanno stigmatizzato il comportamento del Comune che aveva applicato una quota dell’avanzo in sede di predisposizione del bilancio di previsione approvato prima del rendiconto, qualificando detto comportamento in termini di grave irregolarità contabile, in quanto parte della spesa del bilancio risulta finanziata con un’entrata “fittizia”; tale condotta inficia gli equilibri di bilancio e, potenzialmente, può generare squilibri di competenza e, quindi, disavanzo di amministrazione.
Ricordiamo che, secondo quanto previsto dall’art. 187, comma 2, del TUEL, “La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l’ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all’utilizzo di quote dell’avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi”.