Necessaria l’asseverazione crediti/debiti tra Comune e partecipata anche se il bilancio societario elenca le posizioni
La situazione dei crediti/debiti in essere tra il Comune e la partecipata deve essere oggetto di asseverazione da parte dei rispettivi revisori anche quando dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell’ente socio: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. PRSP n. 285/2021, depositata lo scorso 10 dicembre.
L’obbligo di redigere una nota informativa concernente i crediti e debiti reciproci fra l’ente e le proprie partecipate, da inserire nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, è previsto dall’art. 11 co. 6 lett. j) del Decreto Legislativo n. 118/2011 ed è funzionale a “garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti” e ad assicurare il permanere degli equilibri di bilancio, prevenendo il rischio di emersione di passività destinate a gravare sul bilancio pubblico (in tal senso, cfr. Corte dei conti, Sez. Aut., delib. n. 2/2016/QMIG).
La giurisprudenza della Corte dei conti ha, inoltre, evidenziato gli obblighi incombenti in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate: l’organo di revisione deve, infatti, segnalare l’inadempimento all’organo esecutivo del comune, al quale spetta di assumere “senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie” (Sez. aut., n. 2/2016/QMIG cit.).
È, inoltre, necessario che il comune verifichi le discordanze esistenti nei rapporti reciproci con le società partecipate, provvedendo alle relative conciliazioni, laddove possibili, o all’effettuazione di congrui accantonamenti al fine di contrastare il rischio potenziale per il bilancio dell’ente qualora le pretese delle controparti trovino riconoscimento.