Delibera TARI adottata in ritardo: le nuove previsioni valgono per l’anno successivo

Posto che il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi, nonché dei relativi regolamenti, ha natura perentoria, la delibera TARI adottata oltre il termine ordinario previsto per l’approvazione del bilancio di previsione non potrà applicarsi con efficacia retroattiva al 1° gennaio dell’anno in corso ma varrà a decorrere dall’anno successivo, con la conseguente proroga delle aliquote e delle tariffe in essere l’anno precedente: è quanto ribadito dal TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 10 dicembre 2021, n. 1055.

La violazione del termine, secondo i giudici, è una illegittimità “da cui deriva un’inefficacia soltanto parziale delle norme adottate, e temporalmente limitata all’anno di riferimento, dovendosi ritenere che il rispetto del termine di approvazione di cui all’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 sopra citata è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento)” (TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 18 ottobre 2021, n. 2270; 15 ottobre 2021, n. 2239; 8 ottobre 2021, n. 2173; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 agosto 2017, n. 4104 e sent. 27 dicembre 2018, n, 7273).

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