Le novità sul fondo garanzia debiti commerciali: le indicazioni dell’IFEL

Lo scorso 7 dicembre l’IFEL ha pubblicato una nota (https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/5130_1a9f7a6ebf066b7cc3acdffa8898c17f) sulle novità relative al fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC) contenute nell’art. 9, comma 2, del DL n. 152/2021: di seguito ne offriamo una breve sintesi.

Innanzitutto, gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all’accantonamento del FGDC anche nel corso della gestione provvisoria o dell’esercizio provvisorio.

Poi, con la lett. a) del citato comma, si interviene sulle modalità di calcolo di uno dei due indicatori che fanno scattare l’obbligo di accantonamento, quello relativo al debito residuo: in particolare, è consentito, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, di elaborare l’indicatore di riduzione del debito pregresso sulla base dei dati contabili locali previa duplice comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dell’ammontare dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativamente ai due esercizi precedenti.

Di conseguenza, come prima applicazione, i Comuni che nel 2022 avranno rilevato uno scostamento fra i valori di stock del debito 2020 e 2021 desunti dalla PCC e quelli risultanti dalla propria contabilità potranno scegliere se recepire il valore dell’indicatore restituito dalla PCC o se calcolare l’indicatore sulla base dei valori di stock rilevati localmente.

In pratica, sarà possibile utilizzare una delle seguenti formula alternative per quantificare l’indicatore di riduzione del debito pregresso ai fini dell’accantonamento:

  • (stock_2021_PCC) / (stock_2020_PCC);
  • (stock_2021_contabilità _comunicato) / (Stock_2020_contabilità_comunicato).

In entrambi i casi, l’indicatore individuerà una situazione da sanzionare se avrà assunto un valore maggiore di 0,9 e se, al contempo, lo Stock 2021 avrà superato il 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso esercizio (cfr. legge n. 145/2018, art.1, co. 859, lett. a)).

Nessuna novità è, invece, introdotta con riguardo al secondo indice, l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, che sarà elaborato in via esclusiva dalla PCC: quest’ultima, ai fini del calcolo, prenderà in considerazione le fatture scadute nel 2021 (pagate e non pagate) e le fatture pagate nel 2021 prima della scadenza.

 

 

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