Lo stato di concitazione non esclude la validità delle dimissioni dalla carica di consigliere
Uno stato di concitazione del consigliere nel momento in cui firma le dimissioni non incide sulla validità delle stesse dalla carica: è quanto affermato dal TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, nella sent. 26 novembre 2021, n. 962, secondo cui tale circostanza non può escludere la libertà di autodeterminazione né l’assunzione della paternità e responsabilità attraverso la firma apposta.
Come evidenziato dai giudici, dall’esegesi dell’art. 38, comma 8, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), appare evidente che le dimissioni del consigliere comunale integrano un atto i cui effetti non dipendono dalla volontà dell’agente (non potendo, perciò, essere sottoposto a condizione) ma sono statuiti direttamente dalla norma, che li determina per il solo fatto della protocollazione, con la quale la dichiarazione di volontà del dimissionario esce dalla sua sfera di disponibilità ed è idonea a produrre l’effetto immediato della sua surrogazione (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 12 agosto 2009, n. 4936) la surroga del consigliere dimissionario, inoltre, è atto consequenziale e dovuto.