Il controllo finalizzato alla parificazione del conto dell’economo: le indicazioni della Corte dei conti
La c.d. parificazione del conto dell’agente contabile da parte dell’amministrazione costituisce una fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto medesimo, tenuto conto che l’amministrazione è il primo destinatario dell’obbligo di rendiconto e che il conto si intende reso all’organo dal quale l’agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti, estranea al rapporto contabile presso la quale il conto va successivamente depositato, previa parificazione del rendiconto, ovvero già munito dell’attestazione di parifica.
Tale certificazione di conformità o parifica del conto, come ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Marche, nella sent. n. 366/2021, depositata lo scorso 30 novembre, deve basarsi sulle scritture dell’amministrazione o sugli altri elementi in possesso della stessa: pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della normativa di riferimento un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall’agente; la parifica non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza interna del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell’amministrazione.
Infatti, la parifica presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall’agente e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture dell’amministrazione, ed ovviamente confrontando la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell’ente (reversali d incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture) (cfr. Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Sicilia, sent. n. 432/2020).
La parifica del conto si atteggia a vera e propria condizione di procedibilità del giudizio di conto, con la conseguenza che in caso di sua omissione o mancata acquisizione, occorrerà procedere in via istruttoria a richiederla all’amministrazione interessata.