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Anticipazioni di cassa e utilizzo fondi vincolati: il warning della Corte dei conti

I fondi vincolati possono essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000); detto importo, per il periodo 2020-2022 (cfr. art. 1, comma 555, della Legge n. 160/2019), è pari ai cinque dodicesimi (in luogo dell’ordinario valore dei tre dodicesimi) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ed afferenti ai primi tre titoli delle entrate.

I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, del TUEL).

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre secondo quanto fissato dal citato art. 222 del TUEL e/o da leggi che hanno esteso i limiti di tale norma.

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Calabria, nella delib. n. 134/2021/PRSP, depositata lo scorso 29 novembre, il limite fissato dall’art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l’ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi, non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l’utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a “porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa” (Corte Costituzionale, sent. n. 188/2014). L’utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all’art. 119, ultimo comma, Cost.